Assegnazione della casa coniugale……continuando
Il tema dell’assegnazione della casa coniugale, il criterio dell’assegnazione della dimora è l’interesse dei figli. Pertanto, sembra logico che il giudice assegnerà la casa coniugale al genitore economicamente più debole, in modo da consentire comunque ai figli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
In caso contrario, invero, il genitore “povero”difficilmente potrebbe permettersi una casa dello stesso livello di quella goduta in convivenza, soprattutto se il genitore più abbiente si accolli le spese dei figli, facendovi fronte direttamente, anziché versare l’importo all’altro genitore.
L’interpretazione, a tale stregua, sembra essere rispettosa del suo principio ispiratore, ossia l’interesse dei figli, e consentirà al giudice di continuare ad assegnare con una certa frequenza la casa coniugale alla donna, di solito coniuge economicamente più debole.
Deve però evidenziarsi che, poiché la nuova regola è l’affidamento condiviso con tempi anche uguali di permanenza dei figli presso ciascun genitore, l’assegnazione della casa coniugale alla donna non sarà più automatica.
Ciò comporta dei rischi.
Potrà infatti succedere che alcuni padri potrebbero essere tentati di tenere presso di sé i figli qualche giorno alla settimana con lo scopo di evitare l’assegnazione della casa familiare alla moglie per poi, raggiunto tale obiettivo, invitare i figli ad andare a vivere con la madre.
Questo agire è evidentemente in contrasto con l’essenza della legge; sarà quindi il giudice a scovare le reali intenzioni dei genitori, affinché il godimento della casa coniugale sia effettivamente attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Vi è peraltro da dire che l’articolo 155 quater, sembra soprassedere al principio dell’interesse dei figli laddove dispone che il diritto al godimento della casa coniugale viene meno nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Mi spiego meglio. Se la casa coniugale viene lasciata al genitore con il quale convivono per la maggior parte del loro tempo affinché i figli non vengano scardinati dal loro habitat nel difficile momento che si accompagna ad ogni ad ogni crisi familiare, che colpa hanno i figli se il genitore affidatario inizia una nuova convivenza oppure si risposa?
La legge, sotto questo forma, è difficilmente comprensibile.
Non resta che attendere per vedere che applicazione faranno i giudici di tale disposizione e di tutte le altre della legge 54/2006; per vedere, in altre parole, se si avrà una vera e propria inversione di tendenza non solo legislativa, ma anche nei fatti.
Fino ad oggi la percentuale dei figli affidati alla madre dopo la separazione è stata dell’83,9% e solo dell’11,9% dei figli affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
Tuttavia le norme sopra citate non contemplano un OBBLIGO per il giudice di procedere all'assegnazione della casa familiare necessariamente al coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti, ma contemplano un ORDINE DI PREFERENZA nell'ambito del criterio di scelta tra i due coniugi.
Infatti secondo il dettato letterale dell'art. 155 cit. c.c. il coniuge affidatario è PREFERITO, OVE SIA POSSIBILE nell'assegnazione rispetto al coniuge non affidatario o convivente.
Quindi per decidere a chi assegnare la casa coniugale IN OGNI CASO il Giudice deve ponderare anche le componenti di fatto che possono influire su tale scelta nell'assegnazione e cioè, il flusso reddituale di ciascuno, nonchè la titolarità di diritti di proprietà.
Tale discorso richiama quello da farsi nel caso in cui i figli, minorenni o maggiorenni conviventi, non ci siano.
Infatti se la coppia non ha figli, mancando il termine prefernzile dell'affidamento di minori o della convivenza con figli maggiorenni non autonomi, la questione dell'assegnazione della casa familiare deve necessariamente fondarsi solo sulla considerazione della situazione economica delle parti come unico termine di significativo riferimento.
Pertanto in mancanza di figli l'assegnazione può essere giustificata solo dalla necessità di REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI.
Quindi, mancando i figli, ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, la valutazione da farsi è quella di considerare:
- il titolo di proprietà sull'immobile;
- nel caso, invece entrambi i coniugi siano comproprietari si deve considerare il tenore di vita precedente la
separazione, il tipo di flusso reddituale e situazione patrimoniale di ciascun coniuge,e, infine, la eventuale mancanza
dei redditi propri.Comunque, la evidente disparità di situazioni economiche e più specificamente il fatto che uno dei coniugi non abbia adeguati redditi propri e prima della separazione svolgeva un tenore di vita più alto, può giustificare l'assegnazione della casa familiare a detto coniuge al fine di consentire una certa conservazione di tale tenore.
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