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Affidamento condiviso: aspetti economici

 

L’art. 155 del c.c. si occupa anche degli aspetti economici qualora i genitori dovessero scegliere l’affido condiviso in seguito alla separazione.
La legge stabilisce che ciascuno dei genitori contribuisce al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
La differenza rispetto a quanto era stabilito dall’ordinamento precedente consiste nel fatto che ora si prevede una forma diretta di contribuzione ai fabbisogni della prole, privilegiando un accordo tra i genitori sul modo in cui si vuole suddividere le spese; questo per rimarcare una paritetica presenza, nella vita dei figli, di entrambe le immagini affettive di riferimento.
Vanno esaminati separatamente in mantenimento per il figlio minorenne e quello per il figlio maggiorenne.
Per quanto riguarda il primo, i principi previsti dalla legge precedente sono stati modificati; ora, infatti, se i genitori non trovano un accordo diretto tra di loro, il giudice, tenendo conto dell’affido condiviso, fissa la misura in cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento del figlio.
Ovviamente, va tenuto conto, anche in questo frangente, del principio di proporzionalità del contributo, per cui in caso di disparità economica tra i genitori, il giudice stabilirà la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento, in base sempre alle risorse economiche dei genitori.
Per quanto riguarda i criteri per la determinazione dell’assegno, la nuova legge si preoccupa di fornire criteri precisi quali:
- le attuali esigenze dl figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio quando i genitori vivevano ancora insieme;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Riguardo all’assegno, la legge riporta il principio dell’adeguamento automatico degli indici ISTAT.
Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento da corrispondere ai figli maggiorenni, in passato L’assegno mensile per i figli maggiorenni era richiesto e incassato dal genitore convivente, che provvedeva alla gestione delle sue spese.
Si è però ritenuto che un figlio maggiorenne, che avesse magari già svolto il servizio militare, dovesse essere l’unico beneficiario dell’assegno.
Si capovolge insomma il principio secondo il quale era il genitore convivente a ricevere l’assegno per il figlio.
Per quanto riguarda la determinazione dell’assegno, la legge stabilisce alcuni criteri, quali quelli della convivenza o della sopportazione degli oneri di studio (la madre paga il soggiorno universitario fuori sede) o infine la volontà del figlio di consentire che sia la madre a ricevere direttamente l’assegno.
Ma la previsione di contribuzione diretta al figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente (salva una diversa statuizione del giudice), suscita notevole perplessità: quando un genitore risulterà inadempiente agli obblighi di mantenimento, un ragazzo appena diciottenne sarà il solo legittimato ad attivare un procedimento giudiziale nei suoi confronti: dovrà essere il giovane stesso a rivolgersi al legale per far valere le proprie ragioni.
Inoltre, il figlio di genitori separati non è tutelato allo stesso modo del figlio di genitori conviventi: se il maggiorenne convive con genitori non separati ha diritto automatico al mantenimento, altrimenti deve chiederlo, con ovvia ricaduta sul rapporto con il genitore chiamato in giudizio.
Si tratta di una legge che necessita di essere perfezionata con il tempo, ma è una normativa che tocca tanti punti che necessitano di una modifica, soprattutto in un’ottica di offrire una maggior tutela del figlio i cui genitori hanno preso la decisione di separarsi.

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