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L’ascolto del minore
Proseguendo il nostro cammino nell’esame della legge sull’affido condiviso, voglio parlarvi questa volta di un argomento che sta a cuore a tantissime persone; i figli.
La legge n. 54/2006, fra le varie modifiche, ha voluto risolvere una lacuna che il vecchio ordinamento non prendeva in considerazione, ossia la possibilità che il giudice, prima di emanare i provvedimenti temporanei, possa disporre l’audizione del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento.
Si è voluto recepire un principio già previsto da diverse Convenzioni Internazionali, che mira ad adottare le cautele e le garanzie opportune affinché la partecipazione del minore al procedimento giudiziale non arrechi pregiudizio allo stesso, così che si abbia la consapevolezza di contribuire in maniera determinante alla decisione sull’affidamento.
L’ascolto del minore deve essere condotto nelle forme e nelle modalità più adeguate, così che non rischi di essere invasivo per il minore stesso.
Gli strumenti legislativi per mettere in atto l’ascolto ci sono; occorre attuarli in modo armonioso attraverso la sensibilità di tutti gli operatori del diritto, garantendo al minore una costante assistenza affettiva e psicologica.
Ma a quale età il minore può essere ascoltato dal giudice?
La questione della capacità di discernimento riguarda in particolare i minori di anni 12 poiché è difficile accertare la loro capacità di discernimento senza prima sentirli, di modo che l’ascolto dovrebbe essere applicato sempre, proprio per “constatare” la possibilità di discernimento del minore.
L’introduzione di questa modifica ha trasformato di fatto in regola l’audizione del minore, audizione che dovrebbe essere utilizzata anche in altri procedimenti (quelli relativi ai figli di genitori non coniugati), dove la conflittualità è molto alta e la delicata figura del minore rischia di essere strumentalizzata dagli stessi genitori.
Quindi, è fondamentale che gli operatori del diritto di famiglia siano in piena sintonia con quelli che sono i criteri peculiari che guidano l’ascolto del minore in tutte le sue fasi processuali; ascoltando il bambino, il ragazzo o l’adolescente, il giudice spesso è in grado di ascoltare in modo più approfondito l’intera vicenda processuale che riguarda genitori e figli insieme.
Sotto l’aspetto pratico, è prioritario pensare allo strumento dell’audizione del minore con l’obiettivo di tutelare quest’ultimo all’interno del conflitto coniugale, ma al contempo, occorre disporre l’ascolto anche al fine di evitare ulteriori appesantimenti della situazione conflittuale, e sia il giudice che i suoi ausiliari devono attrezzarsi in tal senso, ossia rispettando i canoni della riservatezza e della tranquillità del minore, il quale, prima di essere ascoltato, ha bisogno di sentirsi accolto, da persone accoglienti, in un ambiente accogliente!
L’audizione del minore viene esperita in un’apposita stanza atta ad accogliere il minore stesso, dal giudice titolare del procedimento insieme al giudice onorario ove previsto, oppure in mancanza, viene nominato un ausiliario esperto in scienza psicologiche o pedagogiche, tutto questo con l’eventuale presenza del difensore del minore.
E’ importante ricordare come il minore possa chiedere espressamente al giudice che all’audizione sia presente uno o entrambi i genitori, o anche una persona estranea alla famiglia; il giudice dovrà comunque vagliare questa richiesta alla luce dell’espresso diritto del minore ad avere un’assistenza a 360°, per tutta la durata del processo.
Il Giudice, prima di procedere all’audizione del minore, deve adeguatamente informare quest’ultimo che egli ha il diritto ad essere ascoltato all’interno del processo e deve altresì illustrargli quelli che sono i motivi che stanno alla base del suo coinvolgimento, nonché i possibili esiti del procedimento.
Per concludere, è necessario ricordare sempre che un figlio si trova ad essere di fatto spettatore della separazione dei suoi genitori, e vive spesso in uno stato di profondo disagio, caratterizzato da una sofferenza interiore che certamente influisce su ogni tipo di relazione, e quindi anche per quanto riguarda la comunicazione tra il minore e il giudice.
Per questo motivo, forse il giudice andrebbe sostituito con professionisti che sappiano cogliere il linguaggio verbale e non del minore stesso, attraverso una relazione giocosa dove giochi, disegni e musica divengono gli strumenti indispensabili per tradurre al giudice ciò che il bambino pensa, vuole e desidera.
Chiunque voglia ricevere informazioni in merito alla sua situazione, desideri una consulenza o abbia la necessità di iniziare una mediazione familiare, può contattare il
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