Separazione di fatto - mezzi di sussistenza
Questa volta volevo parlarvi di una fattispecie interessante, perché tratta un caso particolare, dove si contempla il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, nel caso della separazione di fatto, ossia quando al separazione non riveste ancora forma legale, perché non è intervenuta l’omologazione.
La recente sentenza del 2008 della Corte d’Appello ha statuito il reato di cui all’art. 570 c.p. anche in caso di separazione di fatto, poiché sussiste un obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli da parte dei genitori.
L’art. 570 del codice penale prevede che chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alal potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa.
Il fatto nasce da un caso sottoposto alla Corte d’Appello di Firenze, che dichiarava responsabile una persona anche del reato previsto dall’art. 570 c.p., perché, sottraendosi agli obblighi inerenti la qualità di genitore, faceva mancare i mezzi di sussistenza al proprio coniuge e al figlio minore, omettendo di corrispondere la somma stabilita dal giudice in sede di separazione dei coniugi, a titolo di contributo per il mantenimento dei minori.
La parte soccombente ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza, poiché nel capo d’imputazione vi era il riferimento ad un provvedimento di separazione giudiziale che avrebbe disposto l’obbligo di corresponsione del mantenimento alla moglie.
Alla data della querela fatta dalla moglie, però, tale separazione non era ancora formalizzata; infatti non vi erano provvedimenti del giudice in materia di assegni o contributi di mantenimento.
In teoria quindi, non vi era nessuna violazione.
La Corte di Cassazione, però, ha dichiarato legittima la sentenza, stabilendo che i genitori hanno l’obbligo giuridico, oltre che morale, di contribuire al mantenimento dei figli; tale obbligo, prescinde dall’emissione di un provvedimento del Tribunale, in sede di separazione e sussiste anche in caso di separazione di fatto.
La Cassazione ha quindi ritenuto responsabile il coniuge in merito al reato di cui all’art. 570 c.p. , dalla stessa data dell’abbandono del domicilio domestico.
Dalla disamina della sentenza in oggetto, si può evincere la volontà di tutelare al figura del minore a fronte di qualsiasi decisione genitoriale.
L’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza al figlio minore grava su entrambi i coniugi e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali”.
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