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Lo stalking
Lo Stalking consiste nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche). Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore.
Il reato è previsto dall’art.612 del codice penale, e prevede la pena da 6 mesi a 4 anni per chiunque minacci taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia, di paura, o da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Con la previsione di questa nuova figura di reato si intende attribuire rilevanza penale e, conseguentemente, sanzionare in modo pesante tutta quella serie di comportamenti assillanti che pongono la vittima in una situazione di soggezione psicologica, limitando, a volte pesantemente, le attività quotidiane del perseguitato.
Esempi di tali condotte sono l’invio ossessivo di lettere, messaggi, e mail, pedinamenti, appostamenti e ogni atto anche vandalico che abbia scopo intimidatorio.
Se la condotta delittuosa è tenuta nei confronti dei minori, di donne in gravidanza, di disabili o qualora la stessa condotta sia tenuta con l’uso di armi o mediante ricorso al travestimento, la pena è aumentata fino alla metà.
Il reato di stalking è punibile a QUERELA DI PERSONA OFFESA; è quindi necessario che la vittima presenti querela contro lo stalker nel termine di sei mesi dalla verifica dell’atto persecutorio.
Può essere perseguibile d’ufficio, quindi anche se la parte non propone querela, se la condotta persecutoria si associa a delitti perseguibili d’ufficio, come ad esempio l’omicidio.
Molto importante è anche l0istituto dell’ammonimento.
La persona vittima di atti persecutori, prima e a prescindere dalla presentazione della querela, può richiedere alle autorità di pubblica sicurezza che l’autore delle persecuzioni sia ammonito allo scopo di persuaderlo dal perseguire nella condotta delittuosa.
Sono previste inoltre anche alcune misure cautelari nei confronti degli imputati del reato di stalking, ai quali potrà essere impedito di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o comunque potrà essergli intimata una distanza minima da essi e dalla persona offesa.
Sono altresì previste misure a sostegno delle vittime dello stalking; è stato predisposto un numero verde attivo tutto il giorno per fornire un primo servizio di assistenza psicologia e giuridica alle vittime di stalking.
Un caso tipico di stalking è rappresentato dall’ipotesi di un rapporto amoroso terminato unilateralmente e da lui non voluto.
Il soggetto, non accettando questo tipo di decisione, reagisce attraverso pedinamenti telefonate ed ogni altro genere di azione che, non voluto dall’altra parte, assume quasi il senso della vendetta, con lo scopo di creare uno scombussolamento psico-fisico nella vittima.
Le molestie assillanti colpiscono per lo più le donne, che subiscono senza dubbio un danno non indifferente, spesso costrette a cambiare strada per non trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese.
Il reato di stalking, data la sua natura, è oggetto di risarcimento. Infatti, al vittima dello stalker è costretta a dover modificare in peggio la propria sfera personale.
Perché si possa ottenere il risarcimento come danno esistenziale da stalking, è necessario che ci siano ripetuti comportamenti illeciti sulla vittima, tali da incidere pressantemente sui ritmi di vita.
Il danno deve essere provato attraverso verifiche delle ripercussioni che il comportamento dello stalker ha avuto sulla vittima.
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