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Unioni di fatto
Con il termine “famiglia di fatto”, si indica genericamente l’unione stabile e al comunione di vita spirituale e materiale tra persone, non fondata sul matrimonio.
Attualmente, il fenomeno della convivenza ha acquisito una rilevanza notevole a livello sociale; nonostante ciò, la legge riconosce concretamente solo la famiglia legittima, cioè quella fondata sul matrimonio contratto sulla base delle leggi civili.
La famiglia di fatto si contraddistingue per il carattere della stabilità che nasce come espressione della libera scelta di ognuno di non costituire un vincolo coniugale, ma di fondare il rapporto solo sul sentimento, sull’affetto e sull’amore.
Elementi essenziali della convivenza sono:
- la comunità di vita insieme;
- la stabilità temporale;
- l’assenza del legale giuridico del matrimonio.
La convivenza more uxorio, pur non essendo regolata a livello legislativo, è tutelata prima di tutto, dalla Costituzione italiana.
Il menage non fondato sul matrimonio può cessare, senza dover sottostare a tutte le norme stabilite per lo scioglimento della famiglia legittima.
Eppure, al momento della cessazione della convivenza, possono sorgere problemi per quanto riguarda alcune tematiche.
E’ bene evidenziarne alcune di queste.
ABITAZIONE FAMILIARE E SUA ASSEGNAZIONE
Oggi, è riconosciuto un diritto di possesso in capo al convivente che fosse stato allontanato dall’abitazione familiare, e tale diritto può essere fatto valere attraverso le vie legali, salvo la prova contraria dell’ex partner per dimostrare il diritto di proprietà.
La persona proprietaria può agire in giudizio per farsi riconoscere i propri legittimi diritti.
In presenza di figli, la casa familiare, indipendentemente da chi sia il proprietario, deve essere assegnata al genitore affidatario.
RAPPORTO DI LOCAZIONE
Il convivente more uxorio ha diritto di succedere nel contratto di locazione sia in caso di morte del compagno, ma anche quando questo si sia allontanato dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, questo in presenza di prole naturale.
ACQUISTI COMPIUTI DURANTE LA CONVIVENZA
Non esiste il regime di comunione legale tra i conviventi.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Non esiste nessun obbligo di versamento nei confronti del convivente, poiché manca il presupposto che la legge prevede, ossia il vincolo coniugale.
ELARGIZIONI DI UN CONVIVENTE NEI CONFRONTI DELL’ALTRO
Sono ritenute obbligazioni naturali, quindi non possono essere richieste indietro da chi le ha effettuate.
RAPPORTO DI LAVORO NELL’IMPRESA FAMILIARE
L’art. 230 bis c.c. può essere utilizzato solo se sussiste la prova di un preesistente rapporto di lavoro, nonché del carattere di continuità della prestazione eseguita dal convivente.
ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI
Il convivente ha diritto di ricevere l’assegnazione dell’alloggio popolare, qualora egli appartenga al nucleo familiare, come previsto dalla Corte Costituzionale.
I DIRITTI SUCCESSORI
Il convivente, non potendo rientrare nella categoria dei successori legittimi, potrà ottenere una quota dell’eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, purché non leda la quota di legittima.
Abbiamo visto che non esiste una tutela regolamentazione originaria, perciò l’unico modo per ottenere una tutela, è quello di autoregolamentarsi, mediante la stipulazione di patti.
Per avere ulteriori informazioni rivolgetevi a
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